DL Balduzzi, norme su pubblicità del gioco a tutela di minori e soggetti deboli
Le disposizioni sulla pubblicità contenute nel decreto Balduzzi approvato dal Consiglio dei Ministri avranno efficacia dal 1° gennaio 2013. E’ quanto prevede la versione definitiva del provvedimento, visionata in anteprima da Agipronews, in cui si conferma la stretta del Governo sulla pubblicità del gioco a tutela dei minori e dei soggetti deboli. Come nell’ultima bozza circolata, non sono specificate le distanze minime per le slot machine dai luoghi sensibili (chiese, scuole e ospedali), mentre sono confermate le restrizioni sui messaggi pubblicitari e l’inserimento della ludopatia nei Livelli essenziali di assistenza.
PUBBLICITA’ E MINORI – Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto vieta la diffusione di messaggi pubblicitari “rivolti a incitare al gioco o ad esaltarne la pratica”, oltre a quelli in cui sono presenti minori nel corso di trasmissioni televisive e proiezioni cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani, nonchè via internet. Sparisce però l’indicazione della “fascia protetta” (dalle 16 alle 19:30) relativa agli spot in tv.
PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – Nelle pubblicità sui giochi con vincita in denaro, inoltre, sarà obbligatorio indicare il rischio di dipendenza e la possibilità di consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sul sito dei Monopoli di Stato. Il comma 5 dell’articolo 7 poi specifica che «formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonchè le relative probabilità di vincita» dovranno essere indicate «anche sulle schedine e sui tagliandi di tali giochi», oltre che su slot e videolotteries, nei punti vendita di scommesse su eventi sportivi e non, e sui siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
SANZIONI – La violazione delle norme sulla pubblicità previste dal comma 4 dell’articolo 7 sarà punita con una sanzione amministrativa da 100 mila a 500 mila euro per il committente del messaggio pubblicitario e per chi lo trasmette. L’inosservanza delle disposizioni che obbligano a indicare il rischio di dipendenza e le probabilità di vincita costerà al concessionario una sanzione pari a 50 mila euro. Stessa sanzione anche per i gestori delle sale slot e vlt che violano la norma. I divieti saranno effettivi dal 1° gennaio 2013 e saranno i Monopoli di Stato a contestare gli illeciti e a irrogare le sanzioni previste.
CONTROLLI NELLE SALE – Il divieto di partecipare ai giochi in denaro per i minori di 18 anni viene rafforzato: è vietato l’ingresso nelle aree destinate al gioco in cui sono installate le videolotteries e nelle sale scommesse. Il titolare del punto vendita di gioco è tenuto a chiedere un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Inoltre, i Monopoli di Stato – insieme alla SIAE, alla Guardia di Finanza e alle forze di polizia – pianificheranno almeno cinquemila controlli su base annuale, specificatamente destinati al contrasto del gioco minorile.
SLOT E LUOGHI SENSIBILI – Tenuto conto degli interessi di settore e di quelli connessi al consolidamento del gettito erariale, i Monopoli di Stato riesamineranno progressivamente la collocazione dei punti vendita in cui sono presenti slot machine che risultano particolarmente vicini ai luoghi sensibili (scuole, ospedali, chiese), sulla base delle nuove concessioni che saranno bandite in seguito all’entrata in vigore del decreto Balduzzi e tenendo conto delle informazioni trasmesse dai Comuni.
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